Archivio di Luglio 2007

Adottato il Piano della telefonia ed una variante al PRGC - Capriva del Friuli

Mercoledì 25 Luglio 2007

Due avvisi sono stati pubblicati a cura del Segretario Comunale dott. Gianluigi Savino sul BUR della Regione Friuli Venezia Giulia del 25 luglio 2007 n. 30 e rispettivamente:

  • Adozione della variante n. 8 al Piano Regolatore Generale Comunale. (Delibera C.C. n. 20 del 14.06.2007)
  • Adozione del Piano comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile (Delibera C.C. n. 19 del 14.06.2007)

Per le osservazioni ed opposizioni questi sono le date:

  • Variante al PRGC n. 8 entro 5 settembre 2007;
  • Piano telefonia entro 23 agosto 2007;

Piano per la Telefonia - San Giorgio di Nogaro approva il Piano

Mercoledì 25 Luglio 2007

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 11 luglio 2007 n. 28, il Comune di San Giorgio di Nogaro, ha pubblicato l’avviso che con delibera n. 27 del Consiglio Comunale n. 27 del 19.06.2007 è stato approvato il Piano Comunale per la localizzazione degli impianti di Telefonia Mobile.

Inquinamento atmosferico, la Regione Friuli Venezia Giulia si dota di una Legge

Mercoledì 25 Luglio 2007

Sul Bollettino n. 26 del 27/06/2007 viene pubblicata la Legge Regionale n. 16 del 18/06/2007 sulla tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico.

Stazione mobile

Questa Legge prevede la predisposizione di Piani di Azione per la gestione della qualità dell’aria a vari livelli:

  • Piano Regionale di miglioramento della qualità dell’aria;
  • Piano di azione comunale;

Il Piano di azione comunale definisce le zone in cui i livelli di uno o piu’ inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ai sensi della normativa vigente, nonchè le azioni di emergenza da attivare in tali zone.

I Comuni inoltre devono elaborare un Piano urbano del traffico di emergenza relativo alle zone a rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dell’ozono.

I Comuni, entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale recante i criteri e le linee guida, approvano il Piano comunale di classificazione acustica.

Finalmente una legge Regionale sull’inquinamento luminoso. L.R. n. 15 del 18/06/2007

Mercoledì 25 Luglio 2007

Sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 15 del 18 giugno 2007, è stata pubblicata la Legge n. 15.

“Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attivita’ svolta dagli osservatori astronomici.”

Da una prima lettura si evidenziano i seguenti punti di interesse: 

All’Art. 1 - Finalità, si definisce come finalità prioritaria la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico, nonche’ la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; e alla fine della legge il cielo stellato e’ considerato patrimonio naturale da conservare e valorizzare.

All’Art. 5 - I Comuni  dovranno, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dodarsi di piani dell’illuminazione che disciplineranno le nuove installazioni in conformita’ alla presente legge, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche e integrazioni, alla legge 9/1991, e successive modifiche e integrazioni e alla legge 10/1991, e successive modifiche e integrazioni, attinenti il Piano energetico nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera d) e all’articolo 8, comma 1; tali piani, in conformita’ agli articoli 8 e 11, programmeranno, oltre alla realizzazione di nuove installazioni, la modifica e l’adeguamento, la manutenzione, la sostituzione e l’integrazione degli impianti d’illuminazione del territorio gia’ esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche’ i relativi finanziamenti e le previsioni di spesa.

All’Art. 7 - La Legge tutela gli osservatori astronomici elencati in un allegato A e la Giunta Regionale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuerà mediante cartografia in scala adeguata le fasce di rispetto degli osservatori astronomici di cui all’allegato A inviando ai Comuni interessati copia della documentazione cartografica.

Le fasce di rispetto degli osservatori hanno un’estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a:

a) non meno di 25 chilometri per gli osservatori professionali;

b) non meno di 10 chilometri per gli osservatori non professionali.

Elenco degli osservatori

1. Gli osservatori astronomici professionali da tutelare sono:

a) Osservatorio Astronomico di Trieste, succursale di Basovizza (TS).

2. Gli osservatori astronomici non professionali di rilevanza culturale, scientifica e popolare d’interesse regionale e/o provinciale da tutelare sono:

a) Osservatorio Astronomico dell’Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia a Remanzacco (UD);

b) Osservatorio Astronomico dell’Associazione Pordenonese di Astronomia a Montereale Valcellina (PN);

c) Osservatorio Astronomico del Circolo Astrofili Talmassons a Talmassons (UD);

d) Osservatorio Astronomico del Circolo Culturale Astronomico di Farra a Farra d’Isonzo (GO);

Osservatorio di Farra

e) Osservatorio Astronomico del Circolo Culturale Astrofili di Trieste a Basovizza (TS);

f) Osservatorio Astronomico del Liceo Scientifico di Gorizia (GO);

g) Osservatorio Astronomico “Paola” a Roveredo in Piano (PN);

h) Polse di Cougnes di Zuglio (UD)